REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO Il regolamento di Istituto ha lo scopo di garantire il funzionamento dell’Istituto, nell’intento di farne un luogo di crescita morale e culturale per i giovani, un centro di vita democratica e di partecipazione,aperto ai problemi del Paese e del territorio, al dialogo tra le generazioni nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno. Premessa indispensabile al raggiungimento di tali obiettivi è il coinvolgimento di tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola: studenti, insegnanti, genitori, personale amministrativo, ausiliario e tecnico, affinché lo spirito di collaborazione testimoni ed educhi al pluralismo delle idee ed alla convivenza civile. TITOLO PRIMO - Organi di autogoverno della Scuola Art. 1: Organi Collegiali a) Consigli di classe; b) Collegio dei docenti; c) Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva; d) Comitato di valutazione servizi insegnanti. Art. 2: Consiglio di classe a) è l’organo propulsivo e di coordinamento delle attività didattiche ed educative della classe avente come compito quello di facilitare i rapporti reciproci per docenti, genitori ed alunni e di formulare proposte. b) è convocato con un preciso ordine del giorno, dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe:
c) il Consiglio di classe è convocato con preavviso di almeno cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza. d) il Consiglio di classe può deliberare la partecipazione di tutti i genitori e di tutti gli studenti della classe alle sedute (escluse quelle in cui la legge prevede la sola presenza dei docenti), qualora questo serva a risolvere particolari problemi relativi alla classe. e) in linea di massima le riunioni dei Consigli di classe sono programmate come segue:
f) allo scopo di realizzare il coordinamento didattico, con particolare riguardo alla interdisciplinarietà le riunioni di classe parallele possono effettuarsi in sedute congiunte. g) i coordinatori di classe sono indicati dal Dirigente Scolastico: rappresentano la classe di fronte agli alunni, ai docenti, al Dirigente Scolastico ed hanno la funzione di coordinare le varie attività, nonché di essere al corrente dei problemi emersi in seno alla classe verbali in Su delega del Dirigente Scolastico possono presiedere il Consiglio di classe. h) i segretari dei singoli consigli di classe sono designati dal Dirigente Scolastico. Essi hanno il compito di redigere il processo verbale di ogni seduta del rispettivo consiglio di classe. Art. 3: Collegio dei Docenti Il Collegio dei docenti elabora il Piano dell’offerta formativa sulla base degli indirizzi generali e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto; programma annualmente i suoi lavori nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa, e dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo previste dal D.P.R. 8/03/1999 n. 275. Art. 4: Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva In base alle norme sull’autonomia scolastica e ai sensi del D.L. n.297 del 16/04/94 al Consiglio di Istituto spettano competenze generali in materia di indirizzi educativi e gestionali, di programmazione economica, di utilizzazione delle risorse e in particolare:
Art. 5: Comitato di valutazione servizio insegnanti La composizione ed il funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti sono regolati dall'art. 11 del D.L. 297 del 16/04/1994. TITOLO SECONDO - Comunità Scolastica Art. 6: Componenti dell'Istituto
Dette componenti esplicano le funzioni e le mansioni stabilite dalle leggi dello Stato e dai regolamenti ministeriali. Le componenti scolastiche sono impegnate, ciascuna nell'ambito della propria iniziativa, come nei rapporti reciproci, a favorire il diritto allo studio, la preparazione culturale e professionale degli allievi, l'aggiornamento professionale e culturale dei docenti e dei non docenti, nonché l'effettiva partecipazione di tutti alla gestione democratica della scuola e alla sua migliore qualificazione civile, culturale e professionale. Art. 7: Rapporti tra le componenti a) Ogni componente ha diritto di organizzare nel proprio ambito, oltre le assemblee previste dalla legge, tutte quelle attività che ritiene opportune per una efficace presenza nella comunità scolastica; anche in orario pomeridiano in relazione alla disponibilità della sede scolastica, e facendo carico di responsabilità alle componenti interessate all'uso dei locali e del materiale scolastico. b) Ogni attività deve essere preventivamente comunicata al Dirigente Scolastico per conoscenza e per l'autorizzazione ove prevista. Il Dirigente Scolastico provvede a far affiggere all'albo i relativi programmi e ordine del giorno. c) I genitori hanno il diritto/dovere di interessarsi alla vita della scuola e di partecipare, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, agli organi collegiali, alle assemblee di classe e a tutte quelle iniziative che possono essere promosse al fine di attuare la gestione democratica della scuola. d) è dovere degli studenti impegnarsi nello studio, non danneggiare i locali e le attrezzature della scuola e comportarsi con civismo e responsabilità nei confronti di tutti i componenti la comunità scolastica. TITOLO TERZO - Funzionamento Attività scolastica Art. 8: Calendario scolastico e orario All'inizio di ogni anno scolastico il Consiglio d'Istituto delibera l'adattamento dell'orario delle attività scolastiche alle specifiche esigenze dell'Istituto secondo quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, propone inoltre (sentito il parere dei docenti ed eventualmente quello di genitori e studenti) i criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni. Gli studenti dovranno entrare nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni, e dovranno entrare in classe nei cinque minuti che precedono l'inizio dell'orario delle lezioni. Art. 9: Assenze, ritardi, giustificazioni a) Gli studenti possono assentarsi dalle lezioni solo per gravi e comprovati motivi. Per le giustificazioni delle assenze, come per i ritardi, lo studente deve utilizzare esclusivamente il libretto personale a ciò destinato. Le giustificazioni devono essere firmate da uno dei genitori o da chi eserciti la patria potestà, in caso di studente minorenne; i maggiorenni possono autogiustificarsi. In ogni caso è valida solo la firma depositata sul libretto personale. Per le assenze dovute a malattia è necessario esibire il certificato medico di riammissibilità quando esse si protraggono oltre i cinque giorni, compresi quelli festivi. I docenti della prima ora sono delegati a giustificare le assenze fino a cinque giorni, nonché quelle documentate da regolare certificato medico. Per le quinte, decime, ecc. assenze, previa comunicazione di conoscenza da parte dell’esercente la patria potestà, la giustificazione verrà firmata dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Delegato. Per le assenze effettuate da studenti maggiorenni, la scuola si riserva di comunicare la situazione dell’alunno alla famiglia. Nel caso comunque di assenze non sufficientemente motivate o su segnalazione di un singolo docente o del Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico convocherà un genitore per valutare insieme la situazione scolastica dello studente. b) Gli studenti in ritardo rispetto all'orario d'inizio delle lezioni, che giungano a scuola entro le 09,40 per il corso tradizionale ed entro le ore 10,20 per il corso Sperimentale, sono ammessi in classe previo controllo in portineria da parte del personale incaricato, sia se in possesso della giustificazionesui tagliandi del libretto, sia in caso contrario. Un adeguato monitoraggio dei ritardi e delle entrate senza permesso consentirà di controllare l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e di informare le famiglie. Dopo l’intervallo dei rispettivi corsi, gli studenti, sia minorenni che maggiorenni, possono entrare a scuola solo se in possesso di documentazione (medica o di altro tipo), o se sono accompagnati personalmente dal genitore o dal delegato. In caso di ritardi non dovuti a cause personali, ma di carattere oggettivo (ritardo dei mezzi di trasporto, ecc.), gli allievi sono ammessi con autorizzazione della Dirigenza o suoi Delegati con avviso verbale tramite il personale di servizio. .Art. 10: Permessi Non è ammessa l'uscita dall’area dell’Istituto da parte degli studenti durante l'orario delle lezioni. Art. 11: Astensioni collettive (“scioperi”) Eventuali astensioni collettive da parte degli studenti devono essere preventivamente comunicate e motivate in forma scritta al Dirigente Scolastico almeno 7 giorni prima della loro effettuazione, corredate dalla firma dei promotori in una misura non inferiore ad un decimo del numero complessivo degli studenti. Dette motivazioni devono essere rese pubbliche con modalità tali da permetterne la discussione in ciascuna classe. La scuola funziona regolarmente indipendentemente dal numero di alunni presenti. Gli esercenti la patria potestà dichiarano sul libretto scolastico di essere a conoscenza della partecipazione all’astensione collettiva da parte del figlio/a, se minorenne; in caso di allievo maggiorenne è comunque necessaria la sua dichiarazione di adesione. Art. 11 Bis: Uscita anticipata in casi eccezionali In casi eccezionali in cui non possa essere garantito il servizio scolastico, l’uscita anticipata di studenti minorenni è consentita solo se preannunciata da avviso scritto da parte della scuola nei giorni precedenti, controfirmata per presa visione dei genitori. Art. 12: Uso del telefono Il telefono della scuola può essere usato solo per ragioni d'ufficio o legate all’attività scolastica. È vietato l’uso di telefoni cellulari all’interno dell’Istituto per tutta la durata delle lezioni, tranne che durante l’intervallo. Art. 13: Intervallo Cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo delle lezioni e al termine delle lezioni il personale docente vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. A tale scopo saranno predisposti appositi turni di sorveglianza. Il personale ausiliario collabora con i docenti incaricati. Nel trasferimento delle classi all’interno dell’Istituto è compito degli insegnanti che esso avvenga in tempi brevi ed in modo ordinato. Il personale ausiliario collabora a tal fine. Art. 14: Danni al materiale della scuola e custodia di oggetti e valori personali Ogni allievo risponde dei danni da lui cagionati alle suppellettili, al materiale didattico e all'edificio scolastico ed è tenuto al risarcimento del danno. Gli allievi non devono lasciare, nemmeno momentaneamente, valori incustoditi. In ogni caso la scuola declina ogni responsabilità per smarrimenti o furti. Qualora non sia possibile l’individuazione del responsabile del danno, la Scuola si riserva di attingere le somme necessarie dal contributo scolastico versato annualmente dagli allievi. Art. 15: Uso dei laboratori e delle aule speciali - uso dei duplicatori L’uso di laboratori, aule speciali e duplicatori è regolato da apposite norme interne cui si rinvia. Il Dirigente Scolastico potrà autorizzare controlli sulle modalità d’uso dei p.c. o di altre attrezzature presenti in Istituto Art. 16: Biblioteca d'Istituto L'accesso alle biblioteche d’Istituto è consentito a tutta la comunità scolastica, durante l'orario di apertura dell'Istituto, con le modalità stabilite dall’apposito regolamento. Art. 17: Visite e viaggi d’istruzione Le visite ed i viaggi d’istruzione sono regolati da apposite norme cui si rinvia. Art. 18: Divieto di fumo È fatto divieto, a norma di legge, di fumare negli ambienti scolastici secondo quanto disposto dalla Legge n.448 28/12/2001 art 52 comma 20. Ogni membro della comunità scolastica è tenuto a fare opera di prevenzione; sui cartelli esposti nell’edificio sono indicati i nomi dei docenti responsabili della vigilanza TITOLO QUARTO - Attività studentesche Art. 19: Attività degli studenti I rapporti tra gli studenti e la Dirigenza Scolastica sono tenuti dal Comitato degli Studenti, formato dai rappresentanti di classe integrati dai membri della Consulta degli Studenti. Le classi prime, all'inizio dell'anno, eleggono due rappresentanti provvisori i quali entrano nel Comitato degli Studenti fino alle elezioni regolari. Il Comitato degli Studenti elegge un responsabile, che lo rappresenta. Esso si riunisce su richiesta scritta del responsabile, del Dirigente Scolastico o di almeno un quarto dei componenti, o di almeno un decimo degli studenti dell'Istituto o infine dei rappresentanti degli studenti del Consiglio d'Istituto con decisione unanime dei presenti all'ultima riunione del Consiglio stesso. I consiglieri eletti nel Consiglio d’Istituto per la componente studentesca nominano nel loro seno un responsabile delegato a mantenere i contatti ordinari con la Dirigenza Scolastica. Il Comitato degli studenti si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Le riunioni avvengono fuori dall'orario delle lezioni. La richiesta formale della convocazione deve essere presentata con tre giorni di anticipo al Dirigente Scolastico, allegando il relativo ordine del giorno. In via del tutto eccezionale, la domanda può essere presentata anche il giorno stesso della convocazione e la riunione può essere autorizzata a svolgersi anche durante l'orario delle lezioni a discrezione del Dirigente Scolastico. Il cinquanta per cento più uno dei votanti è la maggioranza necessaria perché le decisioni prese nelle riunioni siano ritenute valide. I rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'Istituto hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato e di intervenire nel dibattito, ma non hanno diritto al voto. Art. 20: Assemblea studentesca d'Istituto La domanda di assemblea d'Istituto, corredata dall'ordine del giorno e della firma della maggioranza del Comitato degli studenti (cinquanta per cento più uno) o del dieci per cento degli studenti dell'Istituto, va presentata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea. Per l’organizzazione degli aspetti legati al servizio di sicurezza, si rinvia all’apposito regolamento (da rielaborare sulla base della proposta degli studenti di cui si allega copia). Art. 21: Assemblea di classe Per le norme generali valgono gli articoli 42,43 e 44 del D.P.R. 416 del 31 maggio 1974. La domanda di assemblea di classe deve essere presentata per iscritto al Dirigente Scolastico, datata e firmata dai due rappresentanti degli studenti della classe, deve riportare il preciso ordine del giorno e, onde garantire una certa rotazione tra le varie materie, recare in calce la controfirma dei docenti nella cui ora si svolge l'assemblea. Il docente dell'ora ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea o qualora gli alunni lo richiedano. Si invitano le classi prime ad avvalersi di tale facoltà di intervento dei docenti onde poter meglio essere informati sull'andamento dell'Istituto. La domanda di assemblea deve essere presentata con almeno cinque giorni di preavviso e si deve tener conto del massimo di una assemblea di due ore al mese. In casi di effettiva urgenza il preavviso potrà essere ridotto ad un giorno. Potranno essere autorizzate assemblee di un corso o di classi parallele, se richieste dall'unanimità dei rappresentanti delle classi interessate. Gli studenti potranno utilizzare le ore destinate all'assemblea per svolgere attività di ricerca, gruppi di studio, seminari. Art. 22: Attività di informazione, coordinamento, ecc. ed affissioni Per le attività di informazione, coordinamento, ecc. del Comitato studentesco, dei Gruppi di studio e di ricerca e per attività culturali, vengono messi a disposizione:
Non è possibile redigere o affiggere documenti e pubblicazioni che riguardino attività partitiche o contenenti valutazioni di carattere personale od offensivo. Ogni affissione di interesse non strettamente scolastico è subordinata all'autorizzazione del Dirigente Scolastico. In caso di contestazione gli interessati potranno appellarsi al Consiglio d'Istituto. Per la raccolta di fondi a qualsiasi scopo è necessaria l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto. Art. 23: Distribuzione di volantini È consentita la distribuzione da parte delle componenti della Scuola di volantini e l'affissione di manifesti all'interno dell'area dell'Istituto previa approvazione del Dirigente Scolastico. TITOLO QUINTO - Norme sul presente regolamento Art. 24: Inizio della obbligatorietà del regolamento, modifiche ed integrazioni Il regolamento diventa obbligatorio nel giorno successivo alla sua pubblicazione. Al presente regolamento potranno essere apportate annualmente tutte le modifiche che si renderanno opportune con l'esperienza e con il mutare delle condizioni socio-ambientale e quando se ne ravvisi la necessità previo consenso del Consiglio d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto terrà presenti suggerimenti ed osservazioni delle varie componenti scolastiche. Art. 25: Rinvio alle norme generali Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti, ai comunicati e alle circolari della Dirigenza scolastica.
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